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C.M. 25/03/1994 n. 13/E
articolo, le misure di tariffa o di tassazione deliberate per le zone di prima categoria vanno graduate in rapporto al numero delle categorie stabilito nel regolamento, non inferiore, comunque, a due. Tale graduazione, ai sensi del medesimo sesto comma, non può essere operata oltre il limite rappresentato dall'importo corrispondente al 30 per cento della misura deliberata per la prima categoria. A titolo esemplificativo si riportauna ipotesi deliberativa di un Comune appartenente alla classe I: Occupazioni permanenti Occupazioni temporanee Cat. I L. 85.000 Cat. I L. 6.000 Cat II L. 76.500 Cat II L. 5.400 Cat III L. 68.000 Cat III L. 4.800 Cat. IV L. 25.500 Cat. IV L. 1.800 Con riferimento all'esemplificazione innanzi effettuata, va ricordato che non è necessario mantenere un rapporto costante nella graduazione delle misure e che l'importo corrispondente all'ultima categoria può essere determinato anche in misurasuperiore al limite minimo consentito.
- Ripartizione dei Comuni. L'art. 43 stabilisce che, ai fini della tassa in argomento, i Comuni sono ripartiti in cinque classi ìdeterminate sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica. Detta ripartizione, che sostituisce quella recata in materia dal Testo Unico per la finanza locale articolata in nove classi, è diretta, sostanzialmente, ad evitare una polverizzazione della tassazione attraverso una accentuata diversificazione delle misure di tariffa. In particolare, il primo comma dell'articolo in questione stabilisce, ai fini della determinazione delle tariffe, un meccanismo automatico di ripartizione del territorio nazionale connesso allo sviluppo demografico rilevabile solo in periodi di tempo prestabiliti. Ciò, ovviamente, significa che, anche se il passaggio alla nuova classe è automatico, è, comunque, necessario un atto deliberativo diretto alla rideterminazione delle tariffe sulla base dei limiti corrispondenti alla diversa classe di appartenenza e che, ai fini della tassazione, non producono alcun effetto eventuali rilevazioni al di fuori di tale meccanismo. Il secondo comma dispone che, in ogni caso, i Comuni capoluogo di Provincia non possono collocarsi al di sotto della classe III. La disposizione, in pratica, si riferisce solo a quei Comuni che hanno una popolazione inferiore a trentamila abitanti e che, quindi, dovendosi collocare nella classe III, devono applicare le misure di tariffa corrispondenti.
- Occupazioni permanenti. Di notevole portata sono le disposizioni di cui all'art. 44, concernenti la disciplina e le tariffe relative alle occupazioni permanenti e i criteri di determinazione dei passi carrabili. Il primo comma di detto articolo stabilisce che la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; ciò significa che l'obbligazione tributaria, per tale fattispecie impositiva, deve essere riferita necessariamente a un periodo di disponibilità degli spazi e delle aree pubbliche non inferiore all'anno e che la stessa, ancorchè l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata non in via continuativa, non è suscettibile di frazionamento. Con un esempio, si può ipotizzare la seguente situazione: concessione di un posto fisso di vendita in un'area destinata e attrezzata a mercato per tre volte la settimana. Data di rilascio della concessione: 15 maggio 1994, data di scadenza: 10 febbraio 1998. Periodo di riferimento della tassazione: 5 anni. Il medesimo primo comma stabilisce che la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, e si applica in base alle misure di tariffa di cui alla lettera a), differenziata per le cinque classi di Comuni indicate all'art. 43, e a quella unica prevista alla lettera b) per le occupazioni del suolo Provinciale. In proposito, non sembra superfluo ribadire quanto già fatto presente in relazione alla disposizione di cui all'art. 42art. 42, sesto comma, e cioè, che le misure corrispondenti ai limiti e massimi di ogni classe di Comune o delle Province rappresentano unicamente gli ambiti entro i quali devono essere deliberate le tariffe concernenti le occupazioni di prima categoria, dovendo, poi, dette misure essere graduate in diminuzione in rapporto alle altre categorie previste dal regolamento. Il criterio di tassazione è, dunque, il seguente: entità della superficie o dello spazio occupati (risultante dall'atto di concessione), espressa in metri quadrati, per la misura di tariffa deliberata dal Comune o dalla Provincia in relazione alla categoria dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Il risultato di tale operazione costituisce la tassa complessivamente dovuta per l'anno di riferimento della stessa. Esempio: ipotizziamo la seguente situazione in un Comune di seconda classe che abbia deliberato per le occupazioni permanenti in zone del territorio comunale considerate di prima categoria la misura di tariffa di lire 80.000 al metro quadrato (limite minimo lire 68.000; limite massimo lire 102.000): concessione di un'area di 30 mq rilasciata il 10 marzo 1994; scadenza della concessione: il 31 dicembre 1997. Applicando il suddetto criterio si avrà che: 30 mq per lire 80.000 al mq = lire 2.400.000 che rappresenta la tassa dovuta per ciascun anno dal 1994 al 1997. Sempre con riferimento al primo comma dell'art. 44, va precisato che la lettera
c) reca una disposizione agevolativa, consentendo ai Comuni e alle Province la possibilità di moderare l'imposizione di cui alle precedenti lettere
a) e b) fino al massimo di un terzo della tariffa deliberata in via ordinaria, nell'ipotesi di occupazioni realizzate in spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico. Ovviamente, la misura di riduzione della tariffa deve essere deliberata ed indicata nel regolamento; essa va computata in modo uniforme su tutte le tariffe ordinarie fissate in corrispondenza delle categorie deliberate dal Comune o dalla Provincia. Il secondo comma dell'art. 44 prevede la tassazione delle occupazioni permanenti di spazi pubblici realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per questa specifica ipotesi, la disposizione in esame consente una riduzione della tariffa ordinaria fissata per le singole categorie al 30 per cento. Ad esempio: Comune classe III, tariffa deliberata per la I categoria lire 70.000 mq; la misura di tariffa per le tende sarà di lire 21.000 mq per anno. In proposito, è opportuno far presente che detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al primo comma, lettera
c), essendo la fattispecie agevolativa in esame espressamente disciplinata dalla Legge. Va, altresì fatto presente che la tassazione in parola, come innanzi precisato, non si estende alle tende poste a copertura dei balconi, dovendosi ritenere le stesse rientranti nella logica del provvedimento agevolativo recato dal secondo comma dell'art. 38.
- Passi carrabili. Ancora in relazione all'art. 44, di notevole importanza sono le disposizioni recate dai commi da 3 a 11 in materia di tassazione dei passi carrabili; esse, infatti, contengono una disciplina della fattispecie impositiva più ampia e articolata rispetto a quella previgente, allo scopo di evitare, ove possibile, dubbi interpretativi nell'applicazione del tributo. In particolare, premesso che la disposizione di cui al terzo comma stabilisce per dette occupazioni una riduzione fissa della tariffa ordinaria pari al 50 per cento, non confermando la facoltà per gli enti impositori di concedere ulteriori riduzioni, come previsto dalla normativa previgente, è opportuno richiamare l'attenzione sulla qualificazione del passo carrabile che, ai fini della tassa occupazione reca il quarto comma. Detto comma dispone, infatti, che sono da considerare passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Analizzando tale concetto, occorre subito precisare che, ai fini della tassazione, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, quindi, deve essere misurabile. Va, altresì precisato che l'occupazione deve avere come sua caratteristica essenziale l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ciò significa, che non sussiste il presupposto impositivo, ove non sia possibile individuare, da un punto di vista strutturale, una tale occupazione. Ad esempio: ampiezza dell'accesso che non consente il transito di autoveicoli, gradino di accesso alla proprietà, eccetera. Va, ancora, aggiunto che, ai fini della tassazione, per manufatto deve intendersi un'opera costruita con la specifica finalità di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Detto manufatto, la cui finalità, peraltro, deve essere oggettivamente individuabile, deve ovviamente insistere su suolo pubblico o su suolo privato soggettoa servitù di pubblico passaggio. Da quanto innanzi esposto, discende che non danno luogo ad applicazione della tassa le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito. Non danno, altresì luogo ad applicazione della tassa le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività generalizzata; sono, invece, tassabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi per i fini di cui sopra; in questo caso, ovviamente, il manufatto tassabile è solo lo smusso. Quanto ai criteri determinazione della tassa dovuta per tale ipotesi di occupazione l'art. 44, quinto comma, stabilisce che la stessa va commisurata alla superficie occupata che è data dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto. In sostanza, l'entità della tassa è costituita dalla risultante di una semplice operazione di moltiplicazione della misura di tariffa applicabile alla fattispecie impositiva per la consistenza effettiva dell'occupazione, espressa, naturalmente, in metri quadrati. Una deroga al principio della effettività della superficie, in materia di tassazione dei passi carrabili, è quella prevista dal successivo sesto comma allo scopo di assicurare un trattamento più equo per le occupazioni necessitate. La disposizione, infatti, introduce una moderazione nel computo di dette superfici e stabilisce che, nell'ipotesi di passi costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia senza il consenso del proprietario dell'immobile cui gli stessi afferiscono, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente tale misura va calcolata in ragione del 10 per cento. Rilevante in tema di individuazione e tassazione dei passi carrabili èil combinato disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 44. In particolare, stabilisce il settimo comma che per i semplici accessi, siano essi carrabili o pedonali, la tassa in parola non è dovuta quando gli stessi siano a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. La chiave di lettura della norma è che nel caso specifico degli accessi "a raso" manca il presupposto e, dunque, la ragione dell'imposizione. In sostanza, non esiste alcuna occupazione del suolo pubblico che attribuisca al proprietario dell'accesso una posizione differenziata rispetto alla generalità dei cittadini. Al contrario, applicare la tassa a una simile fattispecie significherebbe, in pratica, sottoporre a tassazione il semplice accesso alla proprietà privata che è un diritto prioritario e assoluto per tutti. Non solo, ma si verificherebbe anche un'aperta violazione al principio di cui all'art. 42, quarto comma, innanzi menzionato, secondo il quale la tassa va commisurata alla superficie occupata. L'individuazione degli accessi "a raso" è sicuramente agevole ove si tiene presente quanto si è avuto già occasione di precisare, a proposito degli elementi caratterizzanti il passo carrabile. Si può, comunque, aggiungere che la figura tipica è quella dei portoni e dei cancelli che si aprono direttamente sulla via pubblica, ma sono anche abbastanza frequenti i casi di accessi arretrati su area privata e raccordati alla via pubblica con semplici innesti di materiale bituminoso. L'ottavo comma reca una disposizione integrativa di quella contenuta nel precedente settimo comma; in realtà, detta disposizione non disciplina una vera e propria ipotesi di occupazione del suolo pubblico, ma è diretta ad assicurare, con la previsione di un'area di rispetto convenzionalmente determinata, l'esercizio di un diritto, che è quello di accesso alla proprietà privata, contro eventuali violazioni o azioni di disturbo dello stesso. Stabilisce, infatti, detto comma che i Comuni e le Province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al settimo comma e tenendo conto delle esigenze di viabilità esistenti sul proprio territorio, possono, previo rilancio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata dei veicoli sull'area antistante i medesimi accessi. Aggiunge ancora che il divieto di utilizzazione dell'area imposto alla collettività a vantaggio del proprietario dell'accesso non può, comunque, estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario medesimo. La tassazione di tale area di rispetto va operata applicando la tariffa ordinaria prevista per la specifica categoria cui l'area stessa appartiene, ridotta fino al 10 per cento. La disposizione di cui all'ottavo comma, per la sua particolare rilevanza e per il suo carattere di sostanziale deroga ai principi che regolano l'applicazione del tributo, rende necessarie le seguenti precisazioni:
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Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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